Art. 108.
(Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi).

      1. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «controgaranzie» sono inserite le seguenti: «e cogaranzie».
      2. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificata dal comma 1 del presente articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

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      3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, come da ultimo modificato dal presente articolo.